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Codice civile

Art. 1098 c.c. — Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione II — Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi deve restituire gli scoli o gli avanzi non può trattenerne una parte sostenendo di aver aggiunto acqua nuova o un altro flusso. La norma protegge la consegna dell’intero residuo vincolato al terreno beneficiario. Per liberarsi dal peso occorre seguire la disciplina appropriata, non sostituire unilateralmente la prestazione con un calcolo di equivalenza fatto dal debitore. Restano da verificare il titolo e il regime pubblico delle acque.

Esempio pratico

Il proprietario aumenta l’acqua immessa e vuole deviare metà degli avanzi. L’immissione aggiuntiva non giustifica da sola la sottrazione del residuo dovuto al vicino.

Note

Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.

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