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Codice civile

Art. 1105 c.c. — Amministrazione 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Tutti i partecipanti devono poter concorrere alla gestione e conoscere preventivamente l'oggetto della decisione. Per gli atti ordinari conta la maggioranza del valore delle quote. Se la gestione resta bloccata, mancano provvedimenti necessari o non vengono eseguite decisioni adottate, ciascuno può rivolgersi al giudice, che può anche nominare un amministratore. Il ricorso non attribuisce al giudice un potere generale di sostituire ogni scelta dei contitolari.

Esempio pratico

Due contitolari non riescono a deliberare la manutenzione necessaria della copertura: uno chiede un provvedimento giudiziale per superare lo stallo.

Giurisprudenza

  • Intervento giudiziale nella gestione necessaria

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 6289, 2026, Rv. 677470-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    I provvedimenti per superare l'inerzia nella gestione ordinaria sono normalmente modificabili e revocabili. Nella fattispecie la rimozione di opere abusive è stata ricondotta alla conservazione del bene.

    Fonte →

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