Codice civile
Art. 1107 c.c. — Impugnazione del regolamento
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il partecipante dissenziente può contestare il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione; per l'assente il termine parte dalla comunicazione. La norma rende stabile il regolamento non impugnato, anche verso successori e aventi causa. Occorre distinguere il contenuto organizzativo dalle clausole che pretendano di incidere su diritti sottratti alla competenza della maggioranza.
Esempio pratico
Un contitolare riceve il regolamento approvato mentre era assente e valuta subito i motivi di impugnazione.