Codice civile
Art. 1117-bis c.c. — Ambito di applicabilità
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le norme condominiali si applicano, nei limiti della compatibilità, anche a complessi di più edifici o condominii che condividano parti comuni. Il supercondominio dipende dalla relazione funzionale fra beni comuni ed edifici, non soltanto da una decisione assembleare. Occorre individuare quali beni servano il complesso e quali rimangano interni ai singoli fabbricati, con gestione e ripartizione coerenti.
Esempio pratico
Tre palazzine condividono una strada di accesso e un impianto: queste parti possono avere gestione supercondominiale distinta dalle scale di ogni edificio.
Giurisprudenza
Costituzione del supercondominio
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 18238, 2024, Rv. 671768-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il supercondominio nasce dalla relazione fra edifici e beni che li servono, salvo un titolo contrario. Non occorre una delibera che lo costituisca formalmente.
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