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Codice civile

Art. 1117 c.c. — Parti comuni dell'edificio 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il condominio comprende le parti necessarie o funzionalmente destinate al servizio comune, salvo un titolo contrario. L'elenco include strutture, spazi e impianti e non rende comune ogni cosa soltanto perché collocata nell'edificio. Per sottotetti, parcheggi e collegamenti impiantistici occorre verificare funzione, conformazione e titolo originario. Il rapporto tra bene accessorio e unità esclusive orienta anche la prova della proprietà.

Esempio pratico

Un sottotetto utilizzabile solo per proteggere l'edificio va esaminato secondo funzione e titolo, non assegnato automaticamente all'ultimo piano.

Giurisprudenza

  • Prova della natura comune

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 16556, 2026, Rv. 679117-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per beni funzionalmente destinati al servizio collettivo il condominio beneficia della presunzione di comunanza. Chi sostiene una proprietà esclusiva deve provarne il titolo.

    Fonte →
  • Parti comuni nel condominio orizzontale

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15811, 2026, Rv. 678977-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Il rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. si estende alle parti comuni di edifici limitrofi (cd. condominio orizzontale) e/o autonomi, in relazione a beni stabilmente e funzionalmente destinati al godimento delle proprietà autonome.

    Fonte →

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