Codice civile
Art. 1121 c.c. — Innovazioni gravose o voluttuarie
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un'innovazione è molto onerosa o voluttuaria rispetto all'edificio ed è utilizzabile separatamente, chi non ne vuole trarre vantaggio può essere esonerato dalla spesa. Se l'utilizzazione separata manca, l'opera non è consentita salvo che chi la vuole ne sopporti interamente il costo. I condomini esclusi e i loro successori possono partecipare in seguito contribuendo alle spese previste dalla norma.
Esempio pratico
Un impianto aggiuntivo utilizzabile solo da chi aderisce viene finanziato dagli interessati; un altro condomino può entrarvi successivamente pagando quanto dovuto.
Giurisprudenza
Opera individuale contro le barriere architettoniche
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 26702, 2025, Rv. 676032-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per un'opera individuale di accessibilità sulle parti comuni la preventiva autorizzazione assembleare non è richiesta, salvo convenzione contrattuale. La verifica dei limiti sostanziali resta necessaria.
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Note
Verificare deroghe delle leggi speciali, in particolare accessibilità, energia e recupero edilizio. Annotazioni ufficiali integralmente conservate nella fonte normativa; i quorum generali non sostituiscono quelli della specifica fattispecie.