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Codice civile

Art. 1120 c.c. — Innovazioni 

Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune; 3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L'assemblea può deliberare innovazioni per migliorare o rendere più comodo o redditizio l'uso comune con la maggioranza qualificata prevista dalla legge. Alcune opere socialmente utili seguono la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 e il procedimento richiesto. Sono vietate innovazioni che compromettono sicurezza o stabilità, decoro o rendono parti comuni inutilizzabili per un condomino. L'opera pagata da un singolo va distinta dall'innovazione con spesa imposta a tutti.

Esempio pratico

Prima di installare un nuovo impianto comune si verifica categoria dell'intervento, quorum e impatto sui diritti dei condomini.

Giurisprudenza

  • Ascensore pagato da un solo condomino

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 6624, 2026, Rv. 677559-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se la spesa è interamente assunta da un singolo, la modifica va valutata anche secondo l'art. 1102. Il diritto a realizzarla, quando ne sussistono le condizioni, può essere accertato senza dipendere dalla mancata impugnazione del rifiuto assembleare.

    Fonte →

Note

Verificare deroghe delle leggi speciali, in particolare accessibilità, energia e recupero edilizio. Annotazioni ufficiali integralmente conservate nella fonte normativa; i quorum generali non sostituiscono quelli della specifica fattispecie.

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