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Codice civile

Art. 1190 c.c. — Pagamento al creditore incapace 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il pagamento viene fatto direttamente a un creditore incapace di riceverlo, il debitore resta obbligato salvo che provi un vantaggio per l'incapace. La consegna della somma, da sola, non dimostra che il denaro sia stato impiegato a suo beneficio. Nemmeno l'utilizzo di un intermediario per il pagamento rende automaticamente efficace l'operazione. Occorre considerare capacità, rappresentanza e destinazione concreta della prestazione.

Esempio pratico

Una somma dovuta a un incapace viene riscossa senza l'intervento del rappresentante e il debitore deve dimostrare come sia stata impiegata nel suo interesse.

Giurisprudenza

  • Intermediario e pagamento al creditore incapace

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 6368, 2024, Rv. 670593-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se il debitore utilizza un intermediario e il versamento risulta inefficace verso il creditore incapace, l’intermediario non sostituisce automaticamente il debitore nel rapporto. Il creditore può chiedere al soggetto obbligato di eseguire nuovamente la prestazione, secondo i presupposti della decisione.

    Fonte →

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