Codice civile
Art. 1188 c.c. — Destinatario del pagamento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il pagamento deve raggiungere il creditore o un soggetto abilitato a riceverlo per rappresentanza, indicazione, legge o provvedimento giudiziale. Se viene eseguito a una persona priva di tale potere, può comunque liberare il debitore quando il creditore lo approva o ne beneficia. La liberazione del debitore non dimostra necessariamente che l'intermediario abbia poi consegnato al creditore quanto incassato: i due rapporti richiedono prove distinte.
Esempio pratico
Il creditore indica un incaricato per la riscossione e il debitore conserva la prova del pagamento effettuato a quella persona.
Giurisprudenza
Quietanza e rapporti con l’incaricato alla riscossione
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14130, 2024, Rv. 671169-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il pagamento all’incaricato indicato dal creditore può liberare il debitore. Una ricevuta del creditore prova tale adempimento, ma non dimostra da sola che l’incaricato gli abbia restituito la somma raccolta: questa diversa circostanza richiede la propria prova.
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