Codice civile
Art. 1191 c.c. — Pagamento eseguito da un incapace
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il debitore che ha eseguito ciò che era effettivamente dovuto non può chiedere di annullare quel pagamento invocando soltanto la propria incapacità. La regola riguarda l'esecuzione di un obbligo esistente e non rende automaticamente valida la fonte del debito né un versamento privo di causa. Prima di applicarla bisogna dunque distinguere il pagamento dalla validità del rapporto da cui avrebbe dovuto derivare la prestazione.
Esempio pratico
Un debitore incapace salda una prestazione realmente dovuta e non può contestare il solo pagamento per la propria incapacità.