Codice civile
Art. 1190 c.c. — Pagamento al creditore incapace
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il pagamento viene fatto direttamente a un creditore incapace di riceverlo, il debitore resta obbligato salvo che provi un vantaggio per l'incapace. La consegna della somma, da sola, non dimostra che il denaro sia stato impiegato a suo beneficio. Nemmeno l'utilizzo di un intermediario per il pagamento rende automaticamente efficace l'operazione. Occorre considerare capacità, rappresentanza e destinazione concreta della prestazione.
Esempio pratico
Una somma dovuta a un incapace viene riscossa senza l'intervento del rappresentante e il debitore deve dimostrare come sia stata impiegata nel suo interesse.
Giurisprudenza
Intermediario e pagamento al creditore incapace
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 6368, 2024, Rv. 670593-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il debitore utilizza un intermediario e il versamento risulta inefficace verso il creditore incapace, l’intermediario non sostituisce automaticamente il debitore nel rapporto. Il creditore può chiedere al soggetto obbligato di eseguire nuovamente la prestazione, secondo i presupposti della decisione.
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