Codice civile
Art. 1180 c.c. — Adempimento del terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un terzo può eseguire la prestazione del debitore quando il creditore non ha un interesse alla sua esecuzione personale. In tal caso la volontà contraria del creditore non basta sempre a impedire il pagamento. Se però il debitore gli ha comunicato la propria opposizione, il creditore può rifiutare l'intervento. L'effetto sul debito va distinto dai rapporti economici tra terzo e debitore: pagare per un altro non crea automaticamente qualsiasi diritto di rimborso.
Esempio pratico
Un familiare offre di saldare un debito altrui e il creditore verifica se possa accettare e se il debitore abbia manifestato opposizione.
Giurisprudenza
Pagamento attraverso il pegno del terzo
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 18368, 2024, Rv. 671940-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’escussione del bene dato in pegno da un terzo può soddisfare il creditore e assumere valore di pagamento del debito altrui. La decisione esamina anche la conseguente rivalsa o surrogazione del datore di garanzia verso il debitore, mostrando che i rapporti successivi vanno ricostruiti distintamente.
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