Codice civile
Art. 1217 c.c. — Obbligazioni di fare
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore
Testo dell'articolo
Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.
L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando la prestazione è un'attività, il creditore può impedire l'adempimento rifiutando di riceverla o di compiere gli atti preparatori necessari. Il debitore può intimargli di collaborare nelle forme d'uso, senza dover applicare indistintamente la procedura prevista per denaro e beni mobili. Resta necessario offrire un'attività concretamente possibile e conforme all'obbligo assunto.
Esempio pratico
Il tecnico comunica la disponibilità a eseguire il lavoro e invita il cliente a consentire l'accesso ai locali.
Giurisprudenza
Offerta della prestazione e tardiva assunzione pubblica
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 22294, 2023, Rv. 668469-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel pubblico impiego l’azione con cui si fa valere il diritto all’assunzione può esprimere l’offerta della prestazione lavorativa e rilevare ai fini della mora dell’amministrazione e del danno da ritardo.
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