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Codice civile

Art. 1217 c.c. — Obbligazioni di fare 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione III — Della mora del creditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Quando la prestazione è un'attività, il creditore può impedire l'adempimento rifiutando di riceverla o di compiere gli atti preparatori necessari. Il debitore può intimargli di collaborare nelle forme d'uso, senza dover applicare indistintamente la procedura prevista per denaro e beni mobili. Resta necessario offrire un'attività concretamente possibile e conforme all'obbligo assunto.

Esempio pratico

Il tecnico comunica la disponibilità a eseguire il lavoro e invita il cliente a consentire l'accesso ai locali.

Giurisprudenza

  • Offerta della prestazione e tardiva assunzione pubblica

    Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 22294, 2023, Rv. 668469-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel pubblico impiego l’azione con cui si fa valere il diritto all’assunzione può esprimere l’offerta della prestazione lavorativa e rilevare ai fini della mora dell’amministrazione e del danno da ritardo.

    Fonte →

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