Codice civile
Art. 1234 c.c. — Inefficacia della novazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione I — Della novazione
Testo dell'articolo
La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria.
Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Una novazione non può, di regola, sostituire un debito che non esisteva. Diversa è l'ipotesi in cui il rapporto precedente dipenda da un titolo annullabile: il nuovo debito può essere valido se il debitore lo assume validamente sapendo del vizio. Occorre distinguere inesistenza del debito e annullabilità, senza attribuire a una riscrittura effetti di sanatoria indiscriminati.
Esempio pratico
Il debitore conosce il vizio che rende annullabile il contratto e assume validamente un nuovo debito: si verifica la disciplina speciale del secondo comma.