Codice civile
Art. 129 c.c. — Diritti dei coniugi in buona fede
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se entrambi gli sposi sono protetti dal matrimonio putativo, il giudice può riconoscere a uno somme periodiche a carico dell’altro, proporzionate alle sue sostanze. Occorrono redditi propri inadeguati e assenza di nuove nozze; la durata non può superare tre anni. È un istituto diverso dall’indennità dell’articolo 129-bis. Il riferimento ai figli contenuto nel testo va coordinato con la disciplina unitaria oggi applicabile.
Esempio pratico
Dopo l’annullamento, uno sposo in buona fede senza redditi adeguati chiede un sostegno: il giudice valuta condizioni, patrimonio dell’altro e durata entro tre anni.
Giurisprudenza
Violenza, timore e matrimonio putativo
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 1094, 1982 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il matrimonio dichiarato nullo per un consenso ottenuto con violenza o timore grave può produrre gli effetti del matrimonio putativo. Il precedente richiama, per le conseguenze economiche, la disciplina dell’articolo 129: la nullità del vincolo non esclude da sola ogni forma di assistenza tra gli sposi.
Fonte →
Note
Rinvio testuale all’articolo 155 coordinato con la disciplina unitaria degli articoli 337-bis e seguenti. Il massimo di tre anni per somme periodiche non coincide con il minimo dell’indennità dell’articolo 129-bis.