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Codice civile

Art. 128 c.c. — Matrimonio putativo 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto.

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il matrimonio annullato produce gli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza per i coniugi in buona fede o il cui consenso sia stato estorto con violenza o timore eccezionalmente grave. Se la protezione riguarda uno solo, gli effetti valgono a suo favore e per i figli. La norma tutela gli effetti verso i figli anche quando entrambi erano in mala fede, con la specifica disciplina dei figli incestuosi e dell’articolo 251. La buona fede si valuta al momento delle nozze; la tutela non rende valido per sempre il vincolo annullato.

Esempio pratico

Uno sposo ignorava senza colpa grave un impedimento: dopo l’annullamento si verificano gli effetti a lui favorevoli e la tutela dei figli, senza considerare ancora esistente il matrimonio.

Giurisprudenza

  • Interesse successorio e mala fede del coniuge superstite

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1772, Rv. 669909-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.

    Fonte →
  • Presunzione di buona fede nel matrimonio putativo

    Corte di cassazione, sez. I civile, n. 33409, 2021, Rv. 663294-01 · Principio giurisprudenziale verificato — estratto della rassegna ufficiale

    In materia di matrimonio nullo e di valutazione dell’applicabilità della disciplina del matrimonio putativo, la Corte di legittimità ha statuito che la buona fede dei nubendi al momento della celebrazione del matrimonio si presume, in applicazione dei principi generali sanciti dall'art. 1147 c.c. L'onere della prova grava pertanto su colui che allega la mala fede e ha interesse a dimostrarne l'esistenza, restando comunque ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una condizione di ignoranza dipendente da colpa grave - riservata al giudice di merito.

    Fonte →

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