Codice civile
Art. 1296 c.c. — Scelta del creditore per il pagamento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella solidarietà attiva il debitore può scegliere a quale creditore pagare. La facoltà cessa quando uno di loro ha già proposto contro di lui una domanda giudiziale: in tal caso il pagamento va coordinato con questa iniziativa. La norma richiede vera solidarietà attiva, non soltanto una titolarità comune del credito.
Esempio pratico
Due creditori sono solidali; prima di una domanda giudiziale, il debitore paga validamente l’intero a uno di loro.