Codice civile
Art. 1298 c.c. — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.
Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nei rapporti interni il debito o il credito solidale si ripartisce fra i soggetti, salvo che sia stato assunto nell’interesse esclusivo di uno. Le quote si presumono uguali se non risulta diversamente. Il diritto del creditore a chiedere il tutto non dimostra quindi che il debitore pagante debba sopportare definitivamente l’intero costo.
Esempio pratico
Due debitori con pari interesse pagano un debito comune: chi versa il tutto verifica il recupero della quota dell’altro.
Giurisprudenza
Interesse comune ed esclusivo nella solidarietà
Corte di cassazione, sez. 3, Sentenza n. 16835, 2026 · Principio da sentenza ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La sentenza distingue la solidarietà nell’interesse comune da quella posta nell’interesse esclusivo di un soggetto. La qualificazione incide sui rimedi del pagante: la Corte ammette il regresso per la prima e considera anche la surrogazione per la seconda.
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