Codice civile
Art. 1308 c.c. — Costituzione in mora
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.
La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La messa in mora di un debitore solidale non mette automaticamente in mora gli altri. Se invece uno dei creditori solidali costituisce in mora il debitore comune, l'effetto giova anche agli altri creditori. Gli effetti della mora e quelli dell'interruzione della prescrizione seguono regole differenti.
La costituzione in mora dipende dall'atto rivolto al singolo condebitore, mentre l'atto interruttivo della prescrizione può estendere i propri effetti per una regola distinta. La stessa lettera va quindi qualificata per ciascuna conseguenza che il creditore intende invocare.
Distinguere destinatari, mora automatica, contenuto della diffida ed effetti sulla prescrizione.
Esempio pratico
Una diffida è indirizzata soltanto ad A, debitore in solido con B. La mora riguarda A; va esaminato separatamente se il medesimo atto interrompa la prescrizione anche verso B.
Una richiesta di pagamento recapitata ad A può incidere sul termine prescrizionale di B senza far decorrere contro B tutti gli effetti della mora di A.