Codice civile
Art. 1314 c.c. — Obbligazioni divisibili
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Testo dell'articolo
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se la prestazione è divisibile e non esiste solidarietà, ogni debitore deve soltanto la propria quota e ogni creditore può esigere soltanto la propria. La divisibilità materiale della prestazione, da sola, non esclude un vincolo solidale derivante dalla legge o dal titolo.
Si deve leggere insieme la natura divisibile della prestazione e il titolo del rapporto. Un pagamento frazionabile, come il denaro, può comunque essere dovuto solidalmente; in assenza del vincolo, la singola quota delimita invece domanda e adempimento.
Verificare fonte e natura del vincolo; non dedurre la parziarietà dal solo fatto che il debito è pecuniario.
Esempio pratico
Un credito di 900 euro appartiene a tre creditori per quote uguali e senza solidarietà: ciascuno può chiedere 300 euro, non l'intera somma.
Se tre debitori devono 900 euro senza solidarietà, il creditore chiede 300 euro a ciascuno; una clausola di solidarietà cambierebbe l'azione esterna.
Giurisprudenza
Obbligazione parziaria erroneamente dichiarata solidale
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 20935, 2024, Rv. 671933-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai fini dell'impugnazione incidentale tardiva conta la concreta decisione impugnata. Se essa ha erroneamente condannato in solido soggetti tenuti per quote, il regime dell'impugnazione può seguire quella qualificazione giudiziale, pur restando diverso il corretto assetto sostanziale.
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