Codice civile
Art. 1313 c.c. — Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido
Testo dell'articolo
Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La rinuncia alla solidarietà concessa a un debitore non lo sottrae alla ripartizione della perdita causata dall'insolvenza di un altro condebitore. La quota non recuperabile si distribuisce tra tutti, incluso il beneficiario della rinuncia, secondo le regole interne applicabili.
La ripartizione dell'insolvenza evita che la rinuncia alla solidarietà diventi un'esenzione dal rischio interno comune. Dopo aver individuato la quota dell'insolvente, la perdita si distribuisce tra gli altri secondo le rispettive quote, includendo chi è stato favorito dal creditore.
Accertare insolvenza, quote e pagamenti; la norma non elimina la distinzione fra rapporto col creditore e regresso interno.
Esempio pratico
A, B e C hanno quote uguali; A beneficia della rinuncia alla solidarietà e B diventa insolvente. La quota irrecuperabile di B non può essere addossata soltanto a C: anche A partecipa alla ripartizione.
Con quote non uguali, il peso dell'insolvenza non si divide necessariamente in parti identiche fra A e C: occorre applicare la proporzione interna pertinente.
Giurisprudenza
Anche il beneficiario della rinuncia contribuisce alla perdita
Corte di cassazione, sez. III, n. 16125, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La rinuncia alla solidarietà limita la posizione esterna del beneficiario, ma non lo sottrae agli oneri interni. Se chi ha pagato non recupera la quota dell'insolvente, il beneficiario partecipa alla distribuzione della perdita e resta soggetto alla regolazione della propria quota.
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