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Codice civile

Art. 1320 c.c. — Estinzione parziale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione IV — Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta, il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

La medesima disposizione si applica in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La remissione o l'accettazione di una prestazione diversa fatta da un creditore non libera il debitore verso gli altri creditori di una prestazione indivisibile. Questi possono ancora chiedere l'intero, ma devono tenere conto del valore della quota del creditore che ha disposto del proprio diritto. Il medesimo adattamento vale per transazione, novazione, compensazione e confusione.

L'atto dispositivo di un creditore non deve pregiudicare gli altri quando la prestazione rimane unica. Il debitore può essere ancora tenuto all'intero, ma il valore corrispondente alla quota disposta va regolato per evitare un vantaggio indebito.

Non trasferire meccanicamente gli effetti della solidarietà attiva; distinguere prestazione materiale e regolazione del valore delle quote.

Esempio pratico

Due creditori devono ricevere un bene unitario; uno rinuncia al proprio diritto. L'altro può ancora chiedere il bene, ma deve addebitare o rimborsare la quota di valore relativa al rinunciante.

Se uno di due creditori accetta denaro invece del bene, l'altro può chiedere il bene; dovrà però affrontare il conguaglio della quota già definita.

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