Codice civile
Art. 1367 c.c. — Conservazione del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo IV — Dell’interpretazione del contratto
Testo dell'articolo
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se una clausola è dubbia, si preferisce la lettura che le dia un effetto utile rispetto a quella che la renderebbe priva di effetto.
Tra due letture davvero plausibili si preferisce quella che rende la clausola efficace. Il criterio non consente di riscrivere un patto incompatibile con norme imperative o di ignorare l’intenzione accertata.
Il criterio di conservazione opera nel dubbio e non rende valido un patto nullo.
Esempio pratico
Una clausola sulle consegne può avere due significati: è preferita, se plausibile, quella che le attribuisce funzione.
Una clausola sui tempi ha due letture: si sceglie quella che permette di darle un effetto coerente, se il resto del contratto non chiarisce già il senso.