Codice civile
Art. 142 c.c. — Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali
Testo dell'articolo
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le disposizioni sanzionatorie precedenti operano se il fatto non costituisce un reato più grave. La clausola deve essere coordinata con la depenalizzazione delle fattispecie punite con sola ammenda. Non esclude la responsabilità per eventuali autonomi reati integrati dalla condotta.
Esempio pratico
Una condotta relativa alle nozze comprende anche un fatto penalmente più grave: non si limita l’analisi alla violazione matrimoniale nominale.
Note
Lettera della banca dati con terminologia penale storica e, dove presenti, importi in lire. Coordinamento con L. 689/1981, articoli 32, 38, 113 e 114: non presentare le sole ammende come pene attuali e non convertire automaticamente gli importi nominali. La quantificazione amministrativa attuale non è oggetto di attestazione di questa scheda.