Codice civile
Art. 134 c.c. — Omissione di pubblicazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali
Testo dell'articolo
Sono puniti con l'ammenda da lire quattrocento a lire duemila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La sanzione riguarda gli sposi e l’ufficiale che celebrano il matrimonio senza le pubblicazioni prescritte. Non ricorre l’omissione sanzionabile quando la pubblicazione è stata legittimamente dispensata o la celebrazione segue la disciplina dell’imminente pericolo di vita. La responsabilità di ciascun soggetto richiede l’accertamento dei presupposti previsti per l’illecito amministrativo; non consegue automaticamente dalla sola invalidità del matrimonio.
L’illecito punito originariamente con la sola ammenda è depenalizzato ai sensi della L. 689/1981. Il coordinamento degli importi del 1942, aumentati per quaranta dall’articolo 3 L. 603/1961 e ancora per cinque dagli articoli 113-114 L. 689/1981, con l’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, porta a una sanzione amministrativa da 41 a 206 euro. Questo è un coordinamento normativo originale LEXMAAT, non una massima: il testo legislativo letterale in lire è conservato e non rappresenta l’importo attuale da applicare. La somma concretamente dovuta richiede la disciplina del procedimento e dei relativi presupposti; non coincide necessariamente con uno dei due estremi.
Esempio pratico
Due sposi celebrano senza pubblicazioni e senza una deroga legale: va accertata la responsabilità di ciascuno e dell’ufficiale, senza applicare come importo corrente le quattrocento lire del testo storico.
Note
Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale. Artt. 32, 38, 113 e 114 L. 689/1981; art. 51 D.Lgs. 213/1998; tasso BCE. Calcolo documentato: lire 400-2.000 × 200 = lire 80.000-400.000; divisione per 1.936.27 ed eliminazione dei decimali: euro 41-206. Base del 1942; art. 3 L. 603/1961.