Codice civile
Art. 141 c.c. — Competenza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali
Testo dell'articolo
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza del tribunale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testo storico attribuisce al tribunale i reati delle disposizioni precedenti. Non si deve ricavarne che tutte quelle violazioni siano tuttora penali: le fattispecie punite con sola ammenda vanno coordinate con la depenalizzazione e la disciplina amministrativa applicabile. La competenza concreta dipende dalla qualificazione attuale del fatto.
Esempio pratico
Un’inosservanza delle pubblicazioni è esaminata nel suo regime attuale; l’espressione storica «reati» non basta a instaurare un processo penale.
Note
Lettera della banca dati con terminologia penale storica e, dove presenti, importi in lire. Coordinamento con L. 689/1981, articoli 32, 38, 113 e 114: non presentare le sole ammende come pene attuali e non convertire automaticamente gli importi nominali. La quantificazione amministrativa attuale non è oggetto di attestazione di questa scheda.
Articoli collegati
- Art. 134Omissione di pubblicazione
- Art. 135Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
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- Art. 137Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
- Art. 138Altre infrazioni
- Art. 139Cause di nullità note a uno dei coniugi
- Art. 140Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
- Art. 142Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni