Codice civile
Art. 1530 c.c. — Pagamento contro documenti a mezzo di banca
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi.
La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nel pagamento documentario tramite banca, il venditore si rivolge all’acquirente dopo il rifiuto bancario constatato nelle forme d’uso; la banca confermante oppone eccezioni limitate.
Il pagamento bancario contro documenti crea una sequenza distinta: la banca verifica i documenti secondo l’incarico e il venditore si rivolge al compratore dopo il rifiuto bancario constatato. Non si confonde controllo documentale con ispezione materiale della merce.
Distinguere obbligo della banca e rapporto di vendita.
Esempio pratico
La banca respinge documenti irregolari e il venditore chiede il prezzo al cliente.
La banca rifiuta documenti irregolari; il venditore documenta il rifiuto prima di chiedere direttamente il prezzo al compratore.
Giurisprudenza
Obbligo autonomo della banca
Corte di cassazione, sez. I, n. 13658, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La banca che conferma il credito assume verso il venditore un’obbligazione propria, distinta dal mero ordine di bonifico dell’acquirente.
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