Codice civile
Art. 1603 c.c. — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le parti possono prevedere che la vendita della cosa locata consenta lo scioglimento della locazione. L'acquirente che intende esercitare la facoltà deve dare al conduttore il preavviso richiesto dalla norma.
La clausola non provoca da sola una cessazione automatica: serve la licenza e va rispettata la scansione temporale del secondo comma dell'art. 1596. In questa ipotesi il conduttore licenziato non ha, di regola, un diritto al risarcimento, a meno che il contratto lo preveda.
Verificare validità ed efficacia del patto, disciplina inderogabile applicabile alla specifica locazione, titolarità dell'acquirente e corretto preavviso.
Esempio pratico
Il contratto commerciale contiene una clausola risolutiva per vendita; il compratore comunica la licenza con il termine prescritto. Il conduttore controlla anche le tutele speciali prima del rilascio.
Note
Coordinare con la disciplina speciale delle locazioni, quando applicabile.