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Codice civile

Art. 1625 c.c. — Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se si è convenuto che l'affitto possa sciogliersi in caso di alienazione, l'acquirente che voglia dare licenza all'affittuario deve osservare la disposizione dell'articolo 1616.

Quando l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la licenza deve essere data col preavviso di sei mesi e ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il contratto prevede lo scioglimento dell'affitto in caso di vendita, l'acquirente può dare licenza rispettando il congruo preavviso dell'art. 1616.

Per un fondo rustico il codice richiede sei mesi di preavviso e collega l'effetto alla fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine. La clausola e il meccanismo vanno coordinati con la disciplina speciale e inderogabile dell'affitto agrario.

Verificare patto, qualità dell'acquirente, data della comunicazione e durata legale del rapporto; non anticipare l'effetto al giorno della vendita.

Esempio pratico

Un fondo affittato viene venduto con clausola di scioglimento: il compratore non interrompe subito la raccolta, ma verifica termini, anno agrario e legge speciale prima della licenza.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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