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Codice civile

Art. 1638 c.c. — Espropriazione per pubblico interesse 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il fondo affittato è espropriato o temporaneamente occupato per interesse pubblico, l'affittuario può ottenere dal locatore la quota d'indennità a quest'ultimo corrisposta per frutti non percepiti o raccolto mancato.

La disposizione evita che il proprietario trattenga anche la parte economica riferita al godimento dell'affittuario. Occorre distinguere occupazione temporanea e perdita definitiva del fondo, individuando il periodo in cui la coltivazione non è possibile e la voce di indennità effettivamente riconosciuta.

Accertare titolo agrario, periodo, causalità e composizione dell'indennità; coordinare con la disciplina espropriativa speciale.

Esempio pratico

Un ente occupa per mesi un terreno prima di avviare i lavori e versa al proprietario un'indennità che considera il raccolto perduto: l'affittuario ne chiede la quota spettante.

Giurisprudenza

  • Occupazione temporanea e frutti non percepiti

    Corte di cassazione, n. 7215, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Una pronuncia riferita dalla fonte editoriale distingue la sospensione temporanea del godimento del fondo dalla sua perdita definitiva e collega al primo periodo la quota d'indennità riferibile all'affittuario.

    Fonte →

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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