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Codice civile

Art. 1641 c.c. — Scorte vive 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando la dotazione del fondo comprende bestiame fornito dal locatore, si applicano le regole successive sulle scorte vive, salvo patti diversi e altre disposizioni applicabili.

La norma introduce un regime particolare per proprietà, rischio, frutti e riconsegna degli animali. Prima di applicarlo va accertato che il bestiame sia parte della dotazione produttiva consegnata con il fondo e non oggetto di una diversa vendita o concessione autonoma.

Ricostruire inventario, provenienza degli animali, accordi e disciplina sanitaria o speciale dell'allevamento.

Esempio pratico

Un fondo viene affittato con capi da lavoro inventariati dal proprietario: le parti indicano numero e caratteristiche per disciplinare rischio e restituzione.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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