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Art. 1645 c.c. — Riconsegna del bestiame 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.

Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Alla fine dell'affitto l'affittuario restituisce bestiame corrispondente a quello ricevuto per specie, numero, sesso, qualità, età e peso; differenze ammissibili si regolano per valore.

Eccedenze o deficienze vanno conguagliate in denaro secondo il valore alla riconsegna. La disciplina cambia se all'inizio erano indicati soltanto valori, perché allora opera anche il rinvio al terzo comma dell'art. 1640. Un inventario accurato evita contestazioni su età e qualità.

Confrontare inventario iniziale e finale, necessità colturali, patti diversi e prezzo corrente.

Esempio pratico

Il fondo è restituito con lo stesso numero di capi ma animali più giovani e di valore superiore: le parti valutano la differenza e regolano il conguaglio.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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