Codice civile
Art. 1642 c.c. — Proprietà del bestiame consegnato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se il bestiame consegnato è individuato con specie, numero, sesso, qualità, età e peso, la proprietà rimane al locatore anche quando è stata fatta una stima.
L'affittuario può sostituire o disporre di singoli capi nel corso della gestione, ma deve mantenere sul fondo la dotazione necessaria. La possibilità di alienare animali non trasforma l'intero patrimonio zootecnico in proprietà libera dell'affittuario.
Verificare inventario dettagliato, dotazione minima, eventuali patti diversi e obblighi finali di riconsegna.
Esempio pratico
Il conduttore vende un capo anziano e acquista un sostituto idoneo, mantenendo la dotazione del fondo; alla fine dovrà riconsegnare bestiame conforme.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.