Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1642 c.c. — Proprietà del bestiame consegnato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il bestiame consegnato è individuato con specie, numero, sesso, qualità, età e peso, la proprietà rimane al locatore anche quando è stata fatta una stima.

L'affittuario può sostituire o disporre di singoli capi nel corso della gestione, ma deve mantenere sul fondo la dotazione necessaria. La possibilità di alienare animali non trasforma l'intero patrimonio zootecnico in proprietà libera dell'affittuario.

Verificare inventario dettagliato, dotazione minima, eventuali patti diversi e obblighi finali di riconsegna.

Esempio pratico

Il conduttore vende un capo anziano e acquista un sostituto idoneo, mantenendo la dotazione del fondo; alla fine dovrà riconsegnare bestiame conforme.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

Articoli collegati