Codice civile
Art. 1644 c.c. — Accrescimenti e frutti del bestiame
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
I parti, i frutti, l'accrescimento e gli altri proventi del bestiame spettano all'affittuario; il letame deve però essere impiegato nella coltivazione del fondo.
Il godimento produttivo spiega la spettanza dei nuovi nati e dei proventi, mentre l'obbligo relativo al letame tutela la fertilità della terra. La regola non cancella il dovere di mantenere la dotazione animale da riconsegnare al termine del rapporto.
Verificare patti diversi nei limiti consentiti, gestione dell'allevamento e quantità necessaria per il fondo.
Esempio pratico
Durante l'affitto nascono vitelli e viene prodotto letame. L'affittuario acquisisce i proventi, ma usa il letame sul fondo e conserva la dotazione richiesta.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.