Codice civile
Art. 1727 c.c. — Rinunzia del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.
In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandatario che rinuncia senza giusta causa può rispondere dei danni causati al mandante.
Se l'incarico è a tempo indeterminato, conta anche il congruo preavviso. In ogni caso la rinuncia deve essere comunicata in modo e tempo che permettano al mandante di provvedere altrimenti, evitando un'interruzione dannosa dell'affare.
Valutare giusta causa, preavviso, urgenza dell'affare e danno effettivo; il diritto di rinunciare non elimina i doveri di correttezza.
Esempio pratico
Un mandatario lascia un acquisto alla vigilia della scadenza senza avvisare: se il mandante perde l'occasione per questo, può chiedere il danno.