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Codice civile

Art. 1728 c.c. — Morte o incapacità del mandante o del mandatario 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Dopo morte o incapacità che estinguono il mandato, l'esecuzione già avviata può richiedere atti urgenti per evitare danni.

Se muore o diventa incapace il mandante, il mandatario prosegue quando il ritardo è pericoloso. Se la causa riguarda il mandatario, eredi o rappresentante avvisano prontamente il mandante e adottano le misure necessarie nel suo interesse.

La continuazione è limitata dalla necessità e dal pericolo nel ritardo; non equivale a un rinnovo generale dell'incarico.

Esempio pratico

Muore il mandatario che custodiva merci deperibili: gli eredi avvisano subito il mandante e assicurano la conservazione fino al subentro.

Giurisprudenza

  • Morte del mandante e pericolo nel ritardo

    Corte di cassazione, n. 19582, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Dopo la morte del mandante la prosecuzione dell’incarico già iniziato richiede un pericolo concreto derivante dal ritardo.

    Fonte →

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