Codice civile
Art. 1728 c.c. — Morte o incapacità del mandante o del mandatario
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Dopo morte o incapacità che estinguono il mandato, l'esecuzione già avviata può richiedere atti urgenti per evitare danni.
Se muore o diventa incapace il mandante, il mandatario prosegue quando il ritardo è pericoloso. Se la causa riguarda il mandatario, eredi o rappresentante avvisano prontamente il mandante e adottano le misure necessarie nel suo interesse.
La continuazione è limitata dalla necessità e dal pericolo nel ritardo; non equivale a un rinnovo generale dell'incarico.
Esempio pratico
Muore il mandatario che custodiva merci deperibili: gli eredi avvisano subito il mandante e assicurano la conservazione fino al subentro.
Giurisprudenza
Morte del mandante e pericolo nel ritardo
Corte di cassazione, n. 19582, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Dopo la morte del mandante la prosecuzione dell’incarico già iniziato richiede un pericolo concreto derivante dal ritardo.
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