Codice civile
Art. 1726 c.c. — Revoca del mandato collettivo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo IX — Del mandato
Testo dell'articolo
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il mandato conferito con unico atto da più mandanti per un affare di interesse comune non si revoca, di regola, per volontà di uno soltanto.
L'incarico collettivo tutela l'interesse comune che ha determinato la scelta congiunta. La revoca efficace richiede la partecipazione di tutti i mandanti, salvo che sussista una giusta causa che consenta di sciogliere l'incarico.
Occorrono unico atto e interesse realmente comune, non soltanto più incarichi paralleli; verificare la giusta causa.
Esempio pratico
Tre comproprietari incaricano insieme un mandatario di vendere un bene comune: uno solo non può revocare liberamente l'incarico di tutti.
Giurisprudenza
Interesse comune del mandato collettivo
Corte di cassazione, n. 20482, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il conferimento da più persone con unico atto non basta: occorre un affare realmente comune e una volontà interdipendente.
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