Codice civile
Art. 1791 c.c. — Nota di pegno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, che ripete le indicazioni essenziali della merce.
I due titoli provengono da un unico registro a matrice del magazzino e possono poi circolare insieme o separatamente. La nota permette di costituire una garanzia sulla merce senza spostarla fisicamente.
Rispettare forma ed emissione dei titoli; distinguere chi ha diritto alla merce da chi vanta il pegno.
Esempio pratico
Un commerciante deposita il grano e riceve fede e nota unite: separa la nota per garantire un prestito secondo le formalità previste.