Codice civile
Art. 1792 c.c. — Intestazione e circolazione dei titoli
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La fede di deposito e la nota di pegno possono essere intestate e trasferite mediante girata, insieme oppure separatamente.
La circolazione separata permette di trasferire il diritto alla riconsegna gravato da un pegno. Le indicazioni sulla prima girata della nota e i successivi diritti del possessore sono decisivi per capire chi può ritirare la merce.
Ricostruire catena delle girate, possesso dei titoli e formalità; non equiparare la sola fede alla fede con nota unita.
Esempio pratico
Un'impresa gira la sola nota a una banca per finanziarsi e conserva la fede: chi riceve la fede deve considerare il vincolo sulla merce.
Giurisprudenza
Primo intestatario designato e giratario
Corte di cassazione, n. 1859, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il terzo designato sin dall’emissione dei titoli ha posizione diversa da quella del semplice successivo giratario.
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