Codice civile
Art. 1790 c.c. — Fede di deposito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito
Testo dell'articolo
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Su richiesta del depositante, il magazzino generale rilascia la fede di deposito delle merci custodite.
Il documento reca dati su depositante, luogo, natura e quantità dei beni e le altre indicazioni prescritte. È un titolo destinato a circolare insieme o separatamente dalla nota di pegno secondo le regole successive.
Verificare esatta corrispondenza dei dati alla merce e regolare emissione; il titolo non sostituisce la custodia effettiva.
Esempio pratico
Un produttore deposita cento casse di olio e ottiene la fede con quantità, qualità e luogo del magazzino per documentare e trasferire il diritto.