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Codice civile

Art. 1791 c.c. — Nota di pegno 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.

La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, che ripete le indicazioni essenziali della merce.

I due titoli provengono da un unico registro a matrice del magazzino e possono poi circolare insieme o separatamente. La nota permette di costituire una garanzia sulla merce senza spostarla fisicamente.

Rispettare forma ed emissione dei titoli; distinguere chi ha diritto alla merce da chi vanta il pegno.

Esempio pratico

Un commerciante deposita il grano e riceve fede e nota unite: separa la nota per garantire un prestito secondo le formalità previste.

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