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Codice civile

Art. 1793 c.c. — Diritti del possessore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.

Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.

Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall'art. 1788.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno può chiedere la riconsegna delle merci.

Può anche chiedere, a proprie spese, la divisione del deposito in più partite e nuovi titoli per ciascuna. L'unione dei documenti mostra che non è separatamente circolato un diritto di pegno opponibile tramite la nota.

Verificare possesso legittimo, continuità delle girate e identificazione delle merci prima di consegnarle.

Esempio pratico

Il titolare dei due documenti uniti divide un carico di cento colli in due lotti e ottiene titoli distinti, pagando le spese dell'operazione.

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