Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1820 c.c. — Mancato pagamento degli interessi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il mutuatario non paga gli interessi dovuti, il mutuante può chiedere la risoluzione del mutuo.

L'inadempimento riguarda il corrispettivo del prestito e si valuta con le regole generali e le eventuali norme speciali. La risoluzione è una domanda da formulare e motivare, non una conseguenza materiale automatica del primo ritardo.

Verificare che gli interessi siano dovuti e validamente pattuiti, oltre a gravità e scadenza dell'inadempimento.

Esempio pratico

Un prestito con interessi trimestrali resta insoluto per più scadenze: il creditore chiede la risoluzione e la restituzione secondo legge.

Articoli collegati