Codice civile
Art. 1874 c.c. — Costituzione a favore di più persone
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia
Testo dell'articolo
Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Se la rendita vitalizia spetta a più persone, la quota del beneficiario che muore prima si accresce agli altri, salvo accordo diverso.
L'accrescimento mantiene la prestazione complessiva a favore dei superstiti secondo la regola dispositiva del codice; la sorte delle quote dipende dall'atto costitutivo.
Verificare chi siano i beneficiari, misura delle quote e patto contrario; l'articolo non attribuisce automaticamente agli eredi del premorto la sua quota.
Esempio pratico
Una rendita spetta per metà a ciascuno di due beneficiari: alla morte del primo, la quota si accresce al superstite, se le parti non hanno pattuito altrimenti.