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Codice civile

Art. 1874 c.c. — Costituzione a favore di più persone 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIX — Della rendita vitalizia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la rendita è costituita a favore di più persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se la rendita vitalizia spetta a più persone, la quota del beneficiario che muore prima si accresce agli altri, salvo accordo diverso.

L'accrescimento mantiene la prestazione complessiva a favore dei superstiti secondo la regola dispositiva del codice; la sorte delle quote dipende dall'atto costitutivo.

Verificare chi siano i beneficiari, misura delle quote e patto contrario; l'articolo non attribuisce automaticamente agli eredi del premorto la sua quota.

Esempio pratico

Una rendita spetta per metà a ciascuno di due beneficiari: alla morte del primo, la quota si accresce al superstite, se le parti non hanno pattuito altrimenti.

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