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Art. 188 c.c. — Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo VI — Del regime patrimoniale della famiglia; Sezione III — Della comunione legale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I debiti e oneri che gravano su donazioni o successioni ricevute da un coniuge durante il matrimonio non sono passività ordinarie della comunione, salvo l’articolo 189. La disciplina va distinta dalla proprietà dei beni ricevuti e dall’eventuale responsabilità sussidiaria.

Esempio pratico

Un coniuge riceve per successione un bene gravato da debiti. Si distinguono gli oneri dell’attribuzione dalla responsabilità comune e si verificano le condizioni dell’articolo 189.

Note

Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.

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