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Codice civile

Art. 1912 c.c. — Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni causati da terremoto, guerra, insurrezione o tumulti popolari.

Sono rischi che il codice esclude dalla copertura ordinaria salvo inclusione contrattuale; le polizze possono definirli e coprirli con condizioni specifiche.

Controllare causa concreta del danno, testo della polizza e norme speciali; la sola vicinanza temporale a un evento eccezionale non risolve il nesso causale.

Esempio pratico

Una scossa sismica danneggia un fabbricato assicurato contro incendio: occorre verificare se la polizza comprende espressamente il terremoto.

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