Codice civile
Art. 1912 c.c. — Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni causati da terremoto, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
Sono rischi che il codice esclude dalla copertura ordinaria salvo inclusione contrattuale; le polizze possono definirli e coprirli con condizioni specifiche.
Controllare causa concreta del danno, testo della polizza e norme speciali; la sola vicinanza temporale a un evento eccezionale non risolve il nesso causale.
Esempio pratico
Una scossa sismica danneggia un fabbricato assicurato contro incendio: occorre verificare se la polizza comprende espressamente il terremoto.