Codice civile
Art. 1916 c.c. — Diritto di surrogazione dell'assicuratore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Dopo aver pagato, l'assicuratore subentra fino alla somma indennizzata nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.
La surrogazione evita il doppio ristoro e consente alla compagnia di recuperare dal responsabile, preservando nei limiti di legge i rapporti familiari o lavorativi indicati dalla disposizione.
Accertare pagamento, diritto originario, terzo responsabile e misura del subentro; la surrogazione non crea un credito più ampio di quello dell'assicurato.
Esempio pratico
Una compagnia paga 8.000 euro per un danno causato da un terzo: può chiedere al responsabile quella somma nei limiti del diritto che aveva l'assicurato.
Giurisprudenza
Surrogazione dopo l'indennizzo
Corte di cassazione, n. 25740, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L'assicuratore che ha indennizzato l'assicurato subentra per legge nel suo diritto verso il responsabile entro quanto effettivamente pagato.
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