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Codice civile

Art. 2046 c.c. — Imputabilità del fatto dannoso 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Non risponde del danno chi, al momento del fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, salvo che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa. L’imputabilità civile va quindi accertata rispetto alla condotta concreta e al momento in cui essa è stata compiuta.

Capacità di agire e capacità naturale non coincidono. La minore età, l’interdizione o una diagnosi non consentono, senza valutazione, di affermare la presenza o l’assenza dell’imputabilità per quel fatto. Anche le soglie dell’imputabilità penale non vengono automaticamente trasposte nella responsabilità civile.

La rielaborazione selezionata pone su chi invoca l’esonero l’allegazione e la prova dell’incapacità rilevante. Devono essere verificati anche l’eventuale origine colposa dello stato e il diverso regime della responsabilità del sorvegliante, disciplinato dall’articolo 2047. L’esonero dell’autore non dimostra l’assenza di un danno o di altre posizioni responsabili.

Esempio pratico

Un autore del danno deduce di non aver compreso il significato della propria condotta. Si verificano le sue condizioni al momento del fatto e la loro prova, senza ritenere sufficiente la sola esistenza di una precedente diagnosi o di un provvedimento sulla capacità negoziale.

Giurisprudenza

  • Prova dell’incapacità naturale al momento del fatto

    Corte di cassazione, sez. Sez. III, sentenza n. 16661, 2017 · Rielaborazione originale LEXMAAT da fonte editoriale Brocardi

    Chi invoca l’incapacità di intendere o di volere per sottrarsi alla responsabilità deve allegarla e provarla con riferimento al momento del danno. Nella decisione, tale incapacità è trattata come una condizione di esonero e non come un elemento che la vittima debba sempre dimostrare assente.

    Fonte →

Note

La fonte istituzionale reca «conseguenze dal fatto»; formulazione conservata senza correzione silenziosa.

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