Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2055 c.c. — Responsabilità solidale 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando lo stesso fatto dannoso è imputabile a più persone, ciascuna risponde verso la vittima dell’intero risarcimento. Non è indispensabile che tutti abbiano agito insieme: condotte autonome possono concorrere a produrre un danno unitario. Occorre però provare il contributo causalmente rilevante di ciascun soggetto, senza moltiplicare il risarcimento del medesimo pregiudizio.

Chi paga può agire in regresso verso gli altri. La ripartizione interna considera la gravità delle rispettive colpe e l’entità delle conseguenze; nel dubbio le colpe si presumono uguali. L’eventuale presenza di titoli diversi di responsabilità richiede di verificare la riferibilità allo stesso danno e il criterio di distribuzione applicabile.

La voce ufficiale selezionata distingue il diritto di regresso dalla pretesa della vittima: il regresso sorge per effetto del pagamento e, nella solidarietà da illecito, presuppone l’accertamento della responsabilità concorrente. Il termine ordinario decennale decorre dal pagamento secondo la fattispecie esaminata; non va confuso con il termine dell’azione risarcitoria originaria.

Esempio pratico

Un difetto dell’impianto e una manutenzione negligente concorrono allo stesso incendio. La vittima può ottenere il danno complessivo da un responsabile; chi paga chiede agli altri le rispettive quote, senza pretendere nuovamente la quota che deve restare a proprio carico.

Giurisprudenza

  • Autonomia e prescrizione del regresso

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 16835, 2026, Rv. 678774-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il regresso tutela chi ha pagato l’intero debito solidale ed è un diritto autonomo che nasce dal pagamento. Nella solidarietà da illecito rileva anche l’accertamento della responsabilità concorrente; il termine ordinario decennale decorre dal pagamento.

    Fonte →

Articoli collegati