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Codice civile

Art. 2054 c.c. — Circolazione di veicoli 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nello scontro fra veicoli opera una presunzione superabile di uguale concorso, destinata a colmare l’incertezza sulla ripartizione delle responsabilità. La violazione commessa da uno non elimina automaticamente ogni incidenza causale della guida dell’altro.

La presunzione può essere superata anche attraverso la dimostrazione dell’efficacia causale esclusiva o assorbente della condotta dell’altro conducente, secondo il precedente ufficiale selezionato. Per effetto della sentenza costituzionale n. 205/1972, il criterio opera anche se uno dei veicoli non ha riportato danni.

Il proprietario, o il soggetto equiparato indicato dalla norma, risponde in solido salvo la prova della circolazione contro la sua volontà: la mera mancanza di consenso non basta necessariamente. Restano le responsabilità per vizi di costruzione e difetti di manutenzione. Assicurazione obbligatoria e azioni verso l’assicuratore richiedono il coordinamento con la legislazione speciale, senza sostituire l’accertamento della dinamica.

Esempio pratico

Due auto si scontrano e soltanto una riporta danni. Se una registrazione prova che l’invasione improvvisa di corsia dell’altra è stata la causa esclusiva inevitabile, può essere superato il concorso paritario; altrimenti occorre valutare anche la condotta di chi chiede il risarcimento.

Giurisprudenza

  • Superamento del concorso presunto nello scontro

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12177, 2026, Rv. 678380-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La presunzione paritaria opera in via sussidiaria. Può essere superata provando colpa esclusiva di un conducente e guida regolare dell’altro, oppure dimostrando indirettamente che la condotta del primo abbia avuto efficacia causale esclusiva o assorbente.

    Fonte →
  • Scontro con un solo veicolo danneggiato

    Corte costituzionale, sentenza n. 205, 1972 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La presunzione di eguale concorso nello scontro non può essere esclusa per il solo fatto che uno dei veicoli non abbia riportato danni. La Corte ha rimosso tale limite del secondo comma.

    Fonte →

Note

--------------- AGGIORNAMENTO (29) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, del codice civile, limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni".

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